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Le Leggi   

QUALI LEGGI TUTELANO IL CANE GUIDA?

LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N.37

GRATUITA' DEL TRASPORTO DEI CANI GUIDA DEI CIECHI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Articolo Unico.
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida
nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per
l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli
esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (Comma aggiunto
dall'art. 1, L.25 agosto 1988, n. 376 (Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204) ).
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge
viene abrogata.
 
 

cane guida

Legge 25 agosto 1988, n.376


Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico

Art. 1
All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, i seguenti commi:
"Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida,
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata".

 

LEGGE 8 febbraio 2006, n.60

Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al
pubblico.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
 
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «I responsabili
della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente,
l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo
quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista e' tenuto a munire di museruola il proprio
cane guida».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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